TUTELA DEI DIRITTI PATRIMONIALI
Tutela dei Diritti Patrimoniali
1. Al codice civile, dopo l’articolo 2929 e’ inserita la seguente Sezione:
Sezione I-bis
Art. 2929-bis (Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito).
Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa.
Quando il pregiudizio deriva da unatto di alienazione, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario.
Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonché la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore.
In poche parole: il creditore, munito di titolo esecutivo, per il solo fatto che ritenga di essere pregiudicato da una donazione, da un fondo patrimoniale, da un trust, da un vincolo, può iniziare l’esecuzione forzata senza dover preventivamente agire mediante una azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per ottenere una sentenza dichiarativa di inefficacia!
Guardiamo con attenzione gli elementi essenziali della norma limitandoci ad evidenziare i dubbi interpretativi :
-i beni "aggredibili" sono immobili o mobili iscritti in pubblici registri;
- l'atto inopponibile al creditore è individuato nella costituzione di un vincolo di indisponibilità o nell'alienazione del bene compiuta a titolo gratuito (una "alienazione gratuita"?’)
- vincoli di indisponibilità sono: la costituzione del fondo patrimoniale, il Trust , le cessioni dei beni ai creditori ex art. 2649 c.c., i patrimoni comprendenti beni immobili e mobili registrati di cui all'art. 2447-bis e ss. c.c., gli atti di destinazione ex artt. 2645-ter o 2645-quater c.c.. (vi rientrano le attribuzioni patrimoniali eseguite tra i coniugi per l'adempimento di obblighi alimentari?)
- l'atto deve essere in pregiudizio del creditore e deve essere stato compiuto successivamente al sorgere del credito (Si introduce di fatto una specie di presunzione che gli atti di cui sopra sono stipulati in frode al creditore?)
- la trascrizione del pignoramento (il creditore, infatti, deve essere munito di un titolo esecutivo) deve avvenire entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole (con una notevole compressione per la circolazione dei beni ).
- Il rimedio per il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato è l'opposizione alla esecuzione (con una lesione gravissima del diritto alla difesa del debitore, ma anche del terzo che ha ricevuto i beni)
Al di là di ogni operazione esegetica, la costituzione di fondo patrimoniale, le donazioni, i trust costituivano negozi giuridici veri e validi, con piena efficacia tra le parti.
Certamente se si trattava di atti simulati, i terzi creditori danneggiati dalla simulazione potevano agire a tutela delle loro giuste ragioni: si instaurava un procedimento giudiziario ordinario che poteva concludersi con una sentenza del Giudice che dichiarava la inefficacia del trasferimento nei confronti del creditore procedente. Ma solo a conclusione del processo il creditore poteva soddisfarsi sul bene del debitore! La modifica in commento invece consente al creditore di agire e limita grandemente la difesa del debitore e del terzo che ha ricevuto il bene, perché essi sono ammessi non alla causa ordinaria, con tutte le garanzie di legge conseguenti, ma solo alla opposizione alla esecuzione, processo più semplice e rapido, con una palese inversione dell’onere della prova. Col risultato che magari il giudice emetterà sentenza di rigetto delle ragioni del creditore, quando ormai la casa del debitore è stata già venduta all’asta!!!
Ma c’è da chiedersi: l’efficacia degli atti di costituzione di fondo patrimoniale, di donazione, di trust e di vincoli in genere, è da considerarsi “sospesa” fino al termine di un anno dalla loro trascrizione?
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