• NOZIONE Con il contratto di convivenza è possibile per le parti (con l’ausilio di un legale o direttamente tra loro) disciplinare in accordo tra loro, vari aspetti patrimoniali e personali: come i criteri di attribuzione della proprietà dei beni acquistati nel corso della convivenza, le modalità di uso della casa di residenza, la possibilità di un assegno di mantenimento al termine della convivenza, la facoltà di assistenza reciproca per tutti quei casi di malattia fisica o psichica e anche la designazione di un amministratore di sostegno.
Il contratto di convivenza può essere stipulato da tutte le persone che, legate da vincolo affettivo, decidono di vivere stabilmente insieme al di fuori del legame matrimoniale. È dunque applicabile sia a coppie eterosessuali che omosessuali.
• Per redigerlo occorre verificare le esigenze specifiche della coppia: può essere particolarmente utile qualora si intenda iniziare una convivenza, o programmare l’acquisto di un immobile o una successione ereditaria. Un caso tipico nel quale si fa ricorso al contratto di convivenza è quello di persone già sposate, ma per le quali ancora non è stata emessa sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, a seguito di separazione.
• dai contratti di convivenza sono esclusi i diritti ereditari e quelli indisponibili come l’educazione e il mantenimento dei figli.