In applicazione del principio di relatività del contratto, sancito dall’articolo 1372 del codice civile, il contratto di convivenza ha efficacia tra le parti che lo sottoscrivono ed è improduttivo di effetti nei confronti dei terzi.
Dal contratto di convivenza nascono dunque veri e propri obblighi giuridici a carico delle due persone che lo hanno sottoscritto tali che, in caso di violazione da parte di uno dei contraenti, l’altro è legittimato a rivolgersi al giudice per ottenere la “c.d. esecuzione in forma specifica” dell’obbligo assunto nel contratto.(Ad es. se è previsto dal contratto che i beni acquistati durante la convivenza siano di proprietà comune, il singolo che acquista un bene deve provvedere, nei termini dell’accordo, a perfezionare l’atto di trasferimento al partner della quota di una metà.)
Non esiste una durata prefissata per il contratto di convivenza: potendosi prevedere anche una durata indeterminata indipendente dalla durata della convivenza senza subordinare gli effetti del contratto alla permanenza del rapporto.
Vieppiù che l’aspetto peculiare della disciplina si riscontra nella possibilità di inseire clausole destinate a produrre i loro effetti proprio a partire dalla cessazione del rapporto di convivenza.
Come tutti i contratti , il contratto di convivenza può essere sciolto solo con il consenso di entrambe le parti, grazie ad un nuovo accordo, oppure per le cause ammesse dalla legge: inadempimento, sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta, sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione.
Inoltre le parti potranno pattuire il diritto di recesso per uno o per entrambi i contraenti, subordinandolo eventualmente al verificarsi di determinati eventi o condizioni, a titolo gratuito o prevedendo un corrispettivo.
PATTI DI CONVIVENZA
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