Il contratti di convivenza ( come previsto dai commi 50 e 51 del maxiemendamento) è redatto, a pena di nullità, con scrittura privata o atto pubblico con sottoscrizione autenticata da un avvocato nel 1^ caso o da un notaio nel 2^ caso. Entrambi i professionisti ne attestano la conformità sia all'ordine pubblico sia alle norme imperative ed entrambe dopo la sottoscrizione dovranno trasmettere l’atto di convivenza al Comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe. Il contratto di convivenza non ha un costo fisso, perché non viene redatto sulla base di modelli standard a contenuto prefissato. Il suo contenuto è variabile, in base alle esigenze e alle aspettative dei conviventi.Anche il trattamento fiscale varia a seconda del tipo di accordi che vengono siglati (imposta di registro o imposta di donazione per eventuali trasferimenti di beni o assunzioni di obbligazioni a titolo gratuito).