patti di convivenzaIl contratto può disciplinare:
-  rispettivi obblighi e diritti delle parti conviventi (es. le modalità di collaborazione ai bisogni economici e sociali della convivenza, in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità lavorativa)
-  criteri generali per la divisione dei beni

acquistati durante la convivenza(es.le parti possono scegliere anche il regime patrimoniale, optando per la comunione dei beni o la separazione dei beni)
-  obblighi e diritti legati alla fine della convivenza ( il ddl Cirinnà non prevede l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento, ma solo quello degli alimenti nel caso di necessità economica dell’altro partner).
Per quanto riguarda la successione, l’art. 458 c.c. non consente di stipulare patti relativi all’eredità e perciò tale materia non può essere disciplinata attraverso il contratto di convivenza. L’unico modo di consentire al convivente benefici successori resta il testamento.

Sono ritenute ammissibili clausole finalizzate alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali inerenti il mantenimento, precisando comunque che l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo la stessa Costituzione, spetta a entrambi i genitori.