PATTI DI CONVIVENZA
Patti di convivenza
In applicazione del principio di relatività del contratto, sancito dall’articolo 1372 del codice civile, il contratto di convivenza ha efficacia tra le parti che lo sottoscrivono ed è improduttivo di effetti nei confronti dei terzi.
Dal contratto di convivenza nascono dunque veri e propri obblighi giuridici a carico delle due persone che lo hanno sottoscritto tali che, in caso di violazione da parte di uno dei contraenti, l’altro è legittimato a rivolgersi al giudice per ottenere la “c.d. esecuzione in forma specifica” dell’obbligo assunto nel contratto.(Ad es. se è previsto dal contratto che i beni acquistati durante la convivenza siano di proprietà comune, il singolo che acquista un bene deve provvedere, nei termini dell’accordo, a perfezionare l’atto di trasferimento al partner della quota di una metà.)
Non esiste una durata prefissata per il contratto di convivenza: potendosi prevedere anche una durata indeterminata indipendente dalla durata della convivenza senza subordinare gli effetti del contratto alla permanenza del rapporto.
Vieppiù che l’aspetto peculiare della disciplina si riscontra nella possibilità di inseire clausole destinate a produrre i loro effetti proprio a partire dalla cessazione del rapporto di convivenza.
Come tutti i contratti , il contratto di convivenza può essere sciolto solo con il consenso di entrambe le parti, grazie ad un nuovo accordo, oppure per le cause ammesse dalla legge: inadempimento, sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta, sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione.
Inoltre le parti potranno pattuire il diritto di recesso per uno o per entrambi i contraenti, subordinandolo eventualmente al verificarsi di determinati eventi o condizioni, a titolo gratuito o prevedendo un corrispettivo.
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Il contratti di convivenza ( come previsto dai commi 50 e 51 del maxiemendamento) è redatto, a pena di nullità, con scrittura privata o atto pubblico con sottoscrizione autenticata da un avvocato nel 1^ caso o da un notaio nel 2^ caso. Entrambi i professionisti ne attestano la conformità sia all'ordine pubblico sia alle norme imperative ed entrambe dopo la sottoscrizione dovranno trasmettere l’atto di convivenza al Comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe. Il contratto di convivenza non ha un costo fisso, perché non viene redatto sulla base di modelli standard a contenuto prefissato. Il suo contenuto è variabile, in base alle esigenze e alle aspettative dei conviventi.Anche il trattamento fiscale varia a seconda del tipo di accordi che vengono siglati (imposta di registro o imposta di donazione per eventuali trasferimenti di beni o assunzioni di obbligazioni a titolo gratuito).
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Il contratto può disciplinare:
- rispettivi obblighi e diritti delle parti conviventi (es. le modalità di collaborazione ai bisogni economici e sociali della convivenza, in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità lavorativa)
- criteri generali per la divisione dei beni
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• NOZIONE Con il contratto di convivenza è possibile per le parti (con l’ausilio di un legale o direttamente tra loro) disciplinare in accordo tra loro, vari aspetti patrimoniali e personali: come i criteri di attribuzione della proprietà dei beni acquistati nel corso della convivenza, le modalità di uso della casa di residenza, la possibilità di un assegno di mantenimento al termine della convivenza, la facoltà di assistenza reciproca per tutti quei casi di malattia fisica o psichica e anche la designazione di un amministratore di sostegno.
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Differenze tra unioni civili e convivenze di fatto. Il ddl sulle unioni civili, dal titolo "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" si occupa:
• Al Capo I delle unioni civili: specifiche formazioni sociali costituite da persone maggiorenni dello stesso sesso ( Con l’unione civile tra persone dello stesso sesso, «le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenuti a contribuire ai bisogni comuni»).
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