Le recenti modifiche apportate nel 2014 al codice deontologico dal Consiglio Nazionale Forense evidenziano la necessità di esercitare la propria professionalità, concentrandosi non tanto su elaborate costruzioni tecnico-giuridiche ma sulla necessità di risolvere i conflitti. Prevenire ed evitare i conflitti è un dovere di ciascuno verso la collettività : favorire la negoziazione, individuare le priorità su cui discutere , cercare punti di incontro e soluzioni condivise è un metodo che induce benessere sociale.

Il diritto collaborativo è un procedura multidisciplinare che, impegnando più professionalità, si propone di raggiungere un accordo stabile attraverso  un diverso approccio al diritto (umanistico ed interdisciplinare). Punto di forza è la cooperazione tra avvocati, psicologi, mediatori,

esperti dell’infanzia, economisti. L’istituto è nato in America alla fine degli anni novanta ed ha trovato applicazione in Italia nelle controversie familiari,in particolare nelle separazione e nei divorzi; la metodologia è articolata e si conclude con la redazione di un accordo che gli avvocati si impegnano a presentare all’autorità giudiziaria per l’omologa. (Per saperne di più http://www.iicl.it)

La Negoziazione assistita è una procedura condotta dagli avvocati delle parti,che si conclude in un accordo con cui due o più persone compongono una lite scambiandosi concessioni reciproche. Rispetto alla transazione gli avvocati, oltre ad analizzare insieme ai propri clienti le posizioni di diritto, valutano le possibilità nascoste dal gioco di ruolo, filtrando emozioni e necessità dei contendenti.

L’iter procedimentale delineato dal legislatore  comincia con l’informativa da parte dell’avvocato al proprio cliente della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita, al quale, in caso di adesione della controparte segue la c.d. convenzione di negoziazione( convenzione redatta, a pena di nullità, in forma scritta, tramite la quale le parti in lite convengono “di cooperare in buona fede e lealtà”, al fine di risolvere in via amichevole una controversia,tramite l’assistenza di avvocati.) Vengono in essa indicati : il termine di espletamento della procedura, (che non può essere inferiore a un mese e superiore a tre (salvo proroga di 30 giorni su richiesta concorde delle parti), e l’oggetto della controversia, che non può, riguardare né i diritti indisponibili né materie di lavoro.

L'accordo di conciliazione, che risolve la lite secondo le clausole contrattuali negoziate dagli avvocati delle parti, costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’art. 480, 2° comma, c.p.c.

 La negoziazione assistita è obbligatoria per le azioni riguardanti il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme, purché non eccedenti 50.000 euro e non riguardanti controversie assoggettate alla disciplina della c.d. “mediazione obbligatoria”.

Nei suddetti casi, l’art. 3 del d.l. n. 132/2014 dispone che “l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.L’improcedibilità deve essere eccepita, non oltre la prima udienza, dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice.

La negoziazione assistita (da almeno un avvocato per parte) in materia di separazione e divorzio consente ai coniugi di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di cui all’art. 3, 1° comma, n. 2, lett. b) della l. n. 898/1970), nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio precedentemente stabilite. La procedura è applicabile, a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione del decreto, sia in assenza che in presenza di figli minori o di figli maggiorenni, incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

Nel primo caso, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è sottoposto al vaglio del procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, se non ravvisa irregolarità comunica il nullaosta agli avvocati. Nel secondo caso, invece, il pm, cui va trasmesso l’accordo concluso entro 10 giorni, lo autorizza solo se lo stesso è rispondente all’interesse dei figli. Qualora, al contrario, il procuratore ritenga che l’accordo non corrisponda agli interessi della prole, lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, il quale, nel termine massimo di trenta giorni, dispone la comparizione delle parti, provvedendo senza ritardo.